Il Consiglio di giustizia amministrativa (l’equivalente locale del Consiglio di Stato) ha precisato una volta per tutte che le regole su tettoie e gazebo che valgono nel resto d’Italia non si applicano sull’Isola, in forza di una speciale norma derogatoria.
Con la sentenza n. 275 /2020 del 23 ottobre In Sicilia vige una norma che consente di escludere la richiesta di permessi o autorizzazioni per la realizzazione di tettoie fino a 50 mq di superficie coperta. In base a queste disposizioni, viene spiegato nella sentenza, «è possibile affermare che, limitatamente alla Regione siciliana, le chiusure di “terrazze” e “verande”, di superficie inferiore a 50 m², non necessitano di autorizzazione o di concessione purché “precarie” e purché venga rispettata la procedura dettata dalla stessa norma». Ed è qui che emergono altre differenze-chiave con il resto del Paese. La stessa norma di prima (art. 20 della legge regionale n. 4/2003) stabilisce infatti che «sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione».
«La testuale lettura della norma – continua la sentenza – induce a privilegiare la valutazione dei metodi e dei materiali usati nella realizzazione delle opere per poterle qualificare come precarie». Dunque non è, come accade altrove, la funzione dell’opera a determinare la sua precarietà (ad esempio un uso non duraturo, ma temporaneo), piuttosto il suo metodo costruttivo.
«Difficilmente, difatti, una tettoia che, in base al disposto dell’art. 20, può essere realizzata (in concorrenza anche gli altri presupposti prescritti) senza autorizzazioni o concessioni urbanistiche fino a un’estensione di 50 m², potrebbe essere considerata rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza pur senza essere stabilmente ancorata al suolo». Da ciò deriva che, «a pena di privare di significato la disciplina derogatoria dettata dalla norma regionale, il concetto di precarietà in essa contenuto deve essere interpretato nel senso di non escludere la sussistenza di “idonei meccanismi di ancoraggio” proprio in quanto funzionali alle esigenze di sicurezza a cui l’art. 20 non consente di derogare».
In conclusione si ha il via alle realizzazione di tettoie senza permesso, basta non costruirle in cemento o mattoni, quindi con materiale ecologico, naturale ed ecosostenibile. Almeno in Sicilia per il momento.
Fonte: Il sole 24ore